A seguito dei provvedimenti presi nel DPCM 3 Dicembre è stato pubblicato un aggiornamento dal CONI per le Competizioni di Interesse Nazionale per l’anno sportivo 2021.

Diversamente dal precedente DPCM per effetto del nuovo provvedimento:

sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni — di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) — riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva Ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera.”

A tal fine saranno considerati conformi alle gli eventi e le aggiornati fino al 31/01/2021 che rispettino i seguenti requisiti:

  1. il preminente interesse nazionale ovvero le aventi natura internazionale (specificando l’organismo internazionale di riferimento) e le competizioni aventi natura di campionato italiano o gara equipollente;
  2. la riserva di partecipazione ai soli atleti tesserati come agonisti, da evidenziare nei rispettivi regolamenti gara o disposizioni per l’attività agonistica (da allegare nella trasmissione ai calendari, per la pubblicazione);
  3. la presentazione agli organizzatori dell’evento, da parte degli atleti agonisti, o delle rispettive associazioni sportive, di una copia della certificazione per l’attività sportiva agonistica regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982;
  4. la conservazione della certificazione per l’attività sportiva agonistica presso la società sportiva di appartenenza di tutti i partecipanti ai predetti eventi e competizioni ovvero alle relative sessioni di allenamento;