Diventa ufficialmente legge il decreto Cura Italia. Si tratta del primo dei tre interventi che, con una dotazione complessiva di 75 miliardi dovranno attenuare gli effetti del coronavirus.
Andiamo ora ad analizzare più nel dettaglio le importanti novità che riguardano il terzo settore ed il mondo dello sport:

  • Vengono introdotte, al terzo comma dell’articolo 35, per le onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, oltre alla conferma della possibilità di approvare il bilancio consuntivo entro il prossimo 31 ottobre, anche la possibilità di svolgere, entro lo stesso termine, le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno 2017. Questa scadenza viene confermata anche per la rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali;
  • Viene introdotto un comma 3 bis che prevede, solo per l’anno 2020, la possibilità, per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille, di redigere l’apposito rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme, invece dei dodici previsti dall’articolo 8 D.Lgs. 111/2017;
  • Il nuovo comma 3 ter estende la possibilità, per il corrente anno, di approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre anche a tutti gli enti non commerciali e comunque a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni. Questo vale quindi anche le associazioni sportive e culturali, escluse dalla proroga nella prima fase, ove il periodo statutariamente previsto per l’approvazione del rendiconto cadesse nel periodo emergenziale, potranno, indipendentemente dall’indicazione del loro statuto, approvare il bilancio entro il prossimo 31 ottobre;
  • Inoltre viene introdotto un comma 3 quater, che prevede una periodicità triennale invece che biennale, per la “verifica delle capacità e dell’efficacia” delle organizzazioni per gli aiuti umanitari di cui all’articolo 26 L. 125/2014;
  • L’articolo 88 conferma, anche per gli spettacoli sportivi che non hanno avuto luogo a causa del blocco, la possibilità di evitare la ripetizione in numerario delle quote degli abbonamenti non goduti e di restituire un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dalla emissione;
  • Rimangono inalterate le previsioni dell’articolo 95, inerente la sospensione del canone di locazione e concessorio di impianti sportivi pubblici che potranno essere versati senza applicazione di sanzioni e interessi “in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”.
  • Rimane inalterato l’articolo 96 per le indennità ai collaboratori sportivi;
  • Introdotto un comma 8 bis all’articolo 106 che estende l’applicazione anche “alle associazioni e alle fondazioni” che non siano già Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • Il comma 1 dispone che, in deroga agli articoli 2364 e 2478 bis cod. civ., il termine per lo svolgimento della assemblea ordinaria convocata entro il periodo di vigenza della emergenza da Coronavirus è prolungato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; 
  • Il nuovo comma 3 ter dell’articolo 35, che consente lo svolgimento dell’assemblea entro il 31 ottobre 2020 e questo nuovo comma 8 bis dell’ che, in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo sembra limitare questa proroga al 31 luglio prossimo;
  • Il comma 2, sempre degli articoli 2364 e 2578 bis .cod civ., prevede la possibilità di svolgimento delle assemblee anche solo mediante “mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto”.
  • Il comma successivo consente che l’espressione del voto possa avvenire anche mediante consultazione scritta, anche in deroga alle eventuali diverse previsioni statutarie.

Scarica l’allegato qui.