Come risulta dalle allegate Linee Guida dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata fatta chiarezza sulle segnalazioni inviate circa i comportamenti illegittimi di alcuni presidenti federali, ne siamo soddisfatti.

Analizziamo ora una rielaborazione delle linee guida DPCM del 26 aprile, a cura dell’Ufficio per lo Sport, del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza”, trasmesso dal CONI e dal CIP, redatto dal CONI con la collaborazione del Politecnico di Torino:

Come noto, il DPCM in oggetto:
-) vieta l’attività ludica o ricreativa all’aperto;
-) sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
-) consente di svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Il summenzionato DPCM autorizza le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

Allo stato, tali allenamenti sono possibili nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali, previo adeguamento alle presenti linee guida.

DUNQUE:

Sono atleti di interesse nazionale gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti tali dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, iscritti su appositi registri ed evidentemente non un privilegio estendibile a tutti i tesserati, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionale, individuati dagli Organismi sportivi di riferimento quali soggetti abilitati a svolgere gli allenamenti di cui alla lettera g), art. 1, comma 1, del DPCM 26.04.2020.

Si comunica ad Affiliate e Tesserati, che il presente documento è volto a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19 ed in relazione allo stesso ed al DPCM del 26 aprile u.s. l’ENDAS non autorizza la riapertura dei centri sportivi affiliati, confidando che si possa attuare dal 18 maggio p.v., incitando tutti i tesserati, benché provati nel fisico, nella psiche e nella sfera economica, ad uscire e riprendere un minimo di attività all’aperto come da disposizioni, evitando assembramenti di qualunque genere e tipo con l’unico scopo di non rendere vano il sacrificio fin qui posto in essere con grande senso del dovere.

Leggi qui le Linee Guida