In seguito all’evolversi della situazione epidemiologica causata dal diffondersi del Virus Covid-19 il Governo, in data 8 Marzo 2020, ha ritenuto opportuno aggiornare le misure sull’intero territorio nazionale.
Parallelamente, in forza del potere delle Regioni di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, fatto salvo dal DPCM 8 marzo (art.5, comma 4) sono state emanate ordinanze regionali che ne recepiscono le disposizioni e stabiliscono ulteriori misure di prevenzione.
Il provvedimento è composto da 5 articoli, vengono di seguiti riportati le restrizioni ed i divieti per le ZONE ROSSE:
comma 1, lettera d) – sospende, sia in luoghi privati che pubblici, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; tuttavia resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, rimangono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
comma 1, lettera f) – dispone la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
comma 1, lettera g) – nel disporre la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate e degli eventi in luogo pubblico o privato compresi, tra gli altri, quelli di carattere ludico e sportivo sospende anche l’attività di scuole di ballo, sale giochi e sale scommesse;
comma 1, lettera s) – per quanto concerne, invece, lo sport di base e le attività motorie in genere, sospende, tra le altre, anche l’attività di palestre, piscine, centri sportivi e ricreativi nonché centri natatori;
sull’intero TERRITORIO NAZIONALE:
il comma 1, lettera c) – sospende l’attività, tra le altre, di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati, con sanzione della sospensione della stessa in caso di violazione;
Si prega di attenersi alle regole, al fine di poter prima ridurre l’espansione epidemiologica, poi di debellare il Virus definitivamente.