Con la Circolare n. 7 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative in materia di lavoro sportivo, fiscalità e IVA per ASD e SSD
Tra i principali chiarimenti:
- per le SSD, l’accesso al regime di decommercializzazione previsto dall’art. 148 TUIR richiede la presenza nello statuto delle specifiche clausole previste dalla normativa, tra cui il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione;
- i rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi concorrono al raggiungimento della soglia fiscale di 15.000 euro annui prevista per il lavoro sportivo;
- la soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro si applica anche ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato;
- per i collaboratori amministrativo-gestionali, i compensi entro il limite di 85.000 euro annui non rientrano nella base imponibile IRAP. Il limite è però assoluto: in caso di superamento, l’intero compenso diventa rilevante ai fini IRAP;
- ulteriori precisazioni riguardano il regime di esenzione IVA per le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva e la possibilità di accedere al relativo regime semplificato;
- la cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD/SSD a una società professionistica è soggetta a IVA al 22%.
La Circolare interviene inoltre sulle agevolazioni previste dalla Legge 133/1999 per gli enti sportivi che hanno optato per il regime della Legge 398/91.