Una recente sentenza della Commissione Tributaria di Bari ha chiarito un principio fondamentale: una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) non può perdere le agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991 solo per il mancato adeguamento dello statuto alle norme dell’art. 148 del TUIR, a meno che non venga dimostrata la natura lucrativa delle sue attività.

Cosa è successo?

L’Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici fiscali a una SSD per presunta attività commerciale, basandosi su informazioni presenti sul suo sito web nel 2020 e nel 2022, nonostante la contestazione riguardasse il 2017. Un metodo che i giudici hanno ritenuto inaccettabile, perché un accertamento fiscale deve basarsi su prove dirette e pertinenti al periodo esaminato.

Perché è una sentenza importante?

Il Fisco non può disconoscere automaticamente le agevolazioni se non dimostra chiaramente il fine di lucro.
Dati e informazioni di anni successivi non possono essere usati per giustificare un’accusa su un periodo passato.
Le SSD non sono associazioni, quindi non possono essere obbligate a seguire regole pensate per queste ultime, come il voto singolo o il divieto di trasferimento delle quote sociali.

Cosa significa per le SSD?

Questa sentenza rafforza il diritto delle società sportive dilettantistiche a essere valutate con criteri adeguati, senza il rischio di vedersi revocare agevolazioni in modo arbitrario.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore