La recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8650/2026, depositata il 7 aprile) interviene su un tema di grande rilevanza per il sistema sportivo dilettantistico: la corretta qualificazione e deducibilità delle spese di sponsorizzazione.

La pronuncia ribadisce una distinzione fondamentale tra:

  • spese di pubblicità, sostenute con finalità promozionali e caratterizzate da una controprestazione specifica;
  • spese di rappresentanza, finalizzate ad accrescere il prestigio senza un ritorno economico diretto e soggette a limiti di deducibilità.

La Suprema Corte ha chiarito che le spese di sponsorizzazione, fino a un importo annuo di 200.000 euro, sono integralmente deducibili per lo sponsor, a condizione che siano rispettati precisi requisiti:

  • il beneficiario sia una realtà sportiva dilettantistica;
  • sia rispettato il limite di spesa previsto dalla normativa;
  • il contratto abbia una chiara finalità promozionale;
  • l’attività promozionale sia effettivamente realizzata.

Si tratta di un passaggio importante che offre maggiore certezza giuridica agli operatori, tutelando gli investimenti nel mondo sportivo e garantendo trasparenza nei rapporti tra sponsor e associazioni.

Una conferma significativa per tutto il comparto, che rafforza il ruolo dello sport dilettantistico come ambito affidabile anche sotto il profilo fiscale.